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Buongiorno, si chiede di rispondere alle seguenti richieste di chiarimenti: 1) Si chiede di chiarire quanto riportato all’art. 12 del Disciplinare a proposito dell’offerta economica: “Il punteggio relativo all'aspetto economico sarà valutato in ragione del ribasso solo sull’utile d’impresa”. In tutte le gare d’appalto l’importo offerto viene definito sulla base d’asta e non su singole voci che lo compongono stabilite dall’ente 2) A pag. 19 del Disciplinare si scrive che l’offerta dovrà contenere “Una busta telematica contenente l’offerta tecnica. Per i criteri discrezionali l’Operatore Economico dovrà invece caricare una sua personale offerta tecnica nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara”. Tutti i criteri di valutazione contenuti nella griglia tecnica (pag. 15-16 del Disciplinare) risultano però essere discrezionali. 3) Data la lunga esperienza professionale della nostra azienda in servizi analoghi a quelli oggetto di bando, si richiede se sia possibile allegare all’Offerta Tecnica l’elenco complessivo dei servizi gestiti, in quanto l’elenco ridotto ad una sola facciata risulterebbe incompleto 4) All’Art 4. del Disciplinare si indica come importo a base d’asta la somma di Euro 180.000,00 al lordo dei costi di sicurezza da interferenza di Euro 7.767,00, non soggetti a ribasso. Si chiede di confermare l’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso che dovrebbe essere, al netto dei costi da interferenza, di Euro 172.233,00 5) A pagina 14 del Disciplinare viene descritta la modalità di presentazione dell’offerta economica. Chiediamo se l’offerta economica deve essere inserita utilizzando una dichiarazione preparata dell’operatore economico oppure utilizzando un modello fornito dalla Stazione Appaltante (al momento non disponibile sulla piattaforma telematica) Cordiali Saluti
Domanda del: 11/02/2022 aggiornata il 11/02/2022 -
1) In linea generale, come previsto dall’art. 95, comma 10, penultimo periodo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”), l’ente ha determinato il costo della manodopera e ne ha dato conto nel disciplinare.
Per orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, in sede di verifica di anomalia dell’offerta, la difformità del costo del lavoro da quello indicato nelle tabelle non sarebbe profilo dirimente per trarne la conclusione dell’incongruità dell’offerta, poiché le tabelle costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità; sono, infatti, consentiti scostamenti dalle voci di costo ivi riassunte e spetta alla stazione appaltante valutare se si tratti di scostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell’offerta ed indurre, senza meno, ad un giudizio di anomalia della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694; III, 17 gennaio 2020, n. 414; V, 29 luglio 2019, n. 5353).
Le tabelle ministeriali, infatti, indicano esclusivamente il “costo medio orario” del lavoro elaborato su basi statistiche; esse, dunque, non sono un limite inderogabile per gli operatori economici perché è ben possibile che il costo “proprio” del singolo operatore economico sia diverso dal costo medio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2020, n. 2796, V, 7 maggio 2018, n. 2691; III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 6 febbraio 2017, n. 501; V, 25 ottobre 2017, n. 4912).
Nel caso in esame occorre precisare però che la S.A. ha determinato il costo della manodopera non soggetto a ribasso ed il Consiglio di Stato ha precisato, nella sentenza 23 dicembre 2019, n. 8698, che “è dovuta l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che abbia formulata un’offerta contenente un costo per la manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, se il disciplinare abbia espressamente definito come non suscettibile di ribasso il costo della manodopera”.2) I criteri di valutazioni sono conformi a legge trattandosi di discrezionalità tecnica.
Si comunica che è stato modificato il Disciplinare di gara art. 14 pag 19 con il seguente testo:
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata del Sistema che consentono di predisporre:
- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
- Una busta telematica contenente l’offerta tecnica. Trattandosi di criteri discrezionali, l’operatore economico dovrà caricare una sua personale offerta tecnica, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara;
- Una busta telematica contenente l’offerta economica.
Si modifica inoltre nel Disciplinare di gara art. 11 punto 2 pag. 14 con “La busta “B” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica così come specificata al successivo art. 12 del presente disciplinare”.3) Trattasi di indicazione di massima, si chiede comunque di essere sintetici.
4) Si conferma con le precisazioni effettuate in riscontro ad altra richiesta di chiarimento sul costo del personale. (vedi punto n.1)
5) non è stato previsto nessun modello, lo schema è libero e l’offerta potrà esser redatta in maniera conforme alla normativa vigente ed al disciplinare.